Mancato superamento del periodo di prova: recesso in dubbio se è mancata la verifica della reciproca convenienza tra datore e dipendente
In generale, il recesso del datore di lavoro per mancato superamento del patto di prova può essere validamente esercitato solo dopo l’effettivo espletamento del periodo minimo contrattualmente stabilito, non essendo sufficiente il mero decorso temporale quando questo sia stato caratterizzato da sospensioni del rapporto per malattia, ferie o festività che abbiano impedito la concreta verifica delle capacità lavorative del prestatore
Il potere di recesso connesso all’espletamento della prova deve essere esercitato dal datore di lavoro in coerenza con la causa del relativo patto. Quindi, va esclusa la validità del recesso per mancato superamento della prova qualora le modalità dell’espletamento della prova non siano risultate adeguate a consentire la effettiva verifica della reciproca convenienza ed in particolare, con riferimento alla posizione del lavoratore, ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 34102 del 25 dicembre 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad una società a partecipazione pubblica.
In generale, il recesso del datore di lavoro per mancato superamento del patto di prova può essere validamente esercitato solo dopo l’effettivo espletamento del periodo minimo contrattualmente stabilito, non essendo sufficiente il mero decorso temporale quando questo sia stato caratterizzato da sospensioni del rapporto per malattia, ferie o festività che abbiano impedito la concreta verifica delle capacità lavorative del prestatore.
Accolte, in terzo grado, le obiezioni sollevate dal lavoratore licenziato. Censurata dai magistrati di Cassazione la valutazione compiuta in Appello, laddove si è affermato che il solo decorso di cinque mesi dall’instaurazione del rapporto di lavoro con patto di prova consente di ritenere integrato il tempo minimo (pari a tre mesi, corrispondenti alla metà del periodo di prova fissato in sei mesi dalla norma collettiva) superato il quale in base alla norma collettiva il datore di lavoro può recedere per mancato superamento del patto di prova.
Secondo i giudici d’Appello, poi, l’accertata assenza per malattia del lavoratore, per complessivi cinquantuno giorni, comportante la sospensione del periodo di prova, ha potuto incidere sul compimento del periodo complessivo della durata della prova ma non ha assunto rilievo sul dato oggettivo, ossia il trascorrere della metà del complessivo periodo di prova.
I magistrati di Cassazione osservano, invece, che la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, valutando l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto. Perciò, il potere di recesso connesso all’espletamento della prova deve essere esercitato in coerenza con la causa del relativo patto ed va quindi esclusa la validità del recesso per mancato superamento della prova qualora le modalità dell’esperimento non siano risultate adeguate a consentire la effettiva verifica della reciproca convenienza ed in particolare, con riferimento alla posizione del lavoratore, ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova. Inoltre, il recesso durante il patto di prova può essere ritenuto illegittimo qualora risulti il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite, incombendo, comunque, sul lavoratore, l’onere di dimostrare la contraddizione tra recesso e funzione dell’esperimento medesimo.
In sostanza, la posizione dei giudici d’Appello, i quali hanno mostrato di ancorare al solo dato oggettivo del superamento del periodo minimo contrattualmente stabilito la facoltà di recedere per la parte datoriale, senza riconoscere a tal fine rilievo alla sospensione del rapporto di lavoro in conseguenza della malattia del lavoratore per cinquantuno giornate ed alla conseguente incidenza che tale periodo, tenuto conto inoltre del mancato espletamento dell’attività lavorativa nei periodi di ferie e festività, ha potuto avere sull’effettivo dell’esperimento della prova, si pone in contrasto con le finalità dell’istituto e con la specifica causa del patto di prova.
Illogico, sanciscono i magistrati di Cassazione, arrestarsi, come fatto in Appello, al solo dato oggettivo del decorso dei cinque mesi dall’instaurazione del rapporto di lavoro, poiché si deve verificare se al momento del recesso vi è stato effettivo espletamento della prova per almeno i tre mesi contrattualmente previsti.