Infortuni non mortali: come quantificare l’indennizzo per l’assicurato

Assicuratore non tenuto al pagamento dell’indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l’assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto e per il medesimo danno, dal terzo responsabile

Infortuni non mortali: come quantificare l’indennizzo per l’assicurato

L’assicuratore contro gli infortuni non mortali non è tenuto al pagamento dell’indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l’assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto e per il medesimo danno, dal terzo responsabile.
Detto ciò, la rinuncia dell’assicuratore alla surrogazione nei confronti del terzo che ha causato il danno oggetto di copertura assicurativa è un negozio abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore. Pertanto, tale rinuncia non fa risorgere il capo all’assicurato il credito risarcitorio nei confronti del terzo.
Infine, la circostanza che l’assicurato contro gli infortuni abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del responsabile dell’infortunio non impedisce la domanda di pagamento dell’indennizzo assicurativo, se non risulti che il terzo responsabile abbia eseguito la condanna.
Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 19057 dell’11 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in merito al pagamento di un indennizzo – pari a 270mila euro – preteso da un privato che aveva subito una grave aggressione, con conseguenti lesioni personali guarite con postumi permanenti consistenti in tetraplegia.
Riflettori puntati, alla luce della specifica vicenda, sulla eccezione sollevata dall’assicuratore contro gli infortuni non mortali, eccezione secondo cui l’indennizzo non è dovuto per avere l’assicurato già percepito un risarcimento dall’autore del fatto illecito causativo dell’infortunio.
In Appello, però, non si è accertato se il risarcimento sia stato effettivamente incassato, né se il risarcimento incassato copra il medesimo pregiudizio oggetto della copertura assicurativa, e questa lacuna è dovuta all’avere ritenuto che il cumulo dell’indennizzo e del risarcimento sia consentito dalla inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, e tale inapplicabilità a sua volta sarebbe una conseguenza automatica della rinuncia al diritto di surrogazione da parte dell’assicuratore.
Per i magistrati di Cassazione bisogna partire da una considerazione: la corretta impostazione del problema delle interferenze tra l’indennizzo dovuto dall’assicuratore contro i danni ed il risarcimento del danno dovuto dall’autore del fatto illecito che l’abbia causato impone di distinguere il tema della compensatio lucri cum damno dal diverso tema del fondamento, dei limiti e dell’àmbito del principio indennitario.
Il tema della compensatio lucri cum damno riguarda la posizione del debitore-danneggiante. Questi infatti non può essere obbligato a risarcire danni già risarciti da altri, legittimati a rivalersi nei suoi confronti. La compensatio è una eccezione di merito concepibile rispetto alla posizione del responsabile di un danno civile.

Una compensatio lucri cum damno non può venire in rilievo rispetto alla posizione dell’assicuratore contro i danni. Se al momento in cui domanda l’indennizzo l’assicurato ha già ottenuto un ristoro totale o parziale del sinistro conseguente al rischio descritto in polizza, l’assicuratore legittimamente rifiuta il pagamento dell’indennizzo, ma non in virtù della cosiddetta compensatio lucri cum damno (la quale è una regola economica di stima del danno), sibbene in virtù del limite imposto dal principio indennitario (il quale è una regola giuridica connaturale alla causa del contratto).
Necessario, poi, tenere presente il principio indennitario, che distingue la causa dell’assicurazione contro i danni da quella degli altri contratti aleatori (rendita e scommessa).
Il principio indennitario impone che un’assicurazione contro i danni possa essere stipulata soltanto de damno vitando, giammai de lucro captando. Se dunque l’assicuratore contro i danni fosse richiesto di pagare un indennizzo a copertura d’un danno già eliminato o ridotto dall’intervento di terzi, non si dirà che il suo rifiuto sia giustificato dalla compensatio lucri cum damno, ma si dirà che quel rifiuto è imposto dal divieto di trasformare la causa dell’assicurazione da indennitaria a lucrativa.
Possono darsi dunque le seguenti eventualità: a) l’assicurato, dopo avere percepito il risarcimento dal responsabile, si rivolge all’assicuratore: l’indennizzo non è dovuto in virtù del principio indennitario; b) l’assicurato, dopo avere percepito l’indennizzo dall’assicuratore, si rivolge al responsabile: il risarcimento non è dovuto in virtù del principio della compensatio lucri cum damno; l’assicurato, prima di avere percepito il risarcimento dal responsabile, si rivolge all’assicuratore: l’indennizzo è dovuto integralmente; se poi con male arti l’assicurato ottenesse anche il risarcimento dal responsabile, quest’ultimo avrà adempiuto un credito non più esistente, ed avrà diritto alla ripetizione dell’indebito oggettivo; d) l’assicurato, prima di avere percepito l’indennizzo dall’assicuratore, si rivolge al responsabile: il risarcimento è dovuto integralmente; l’indennizzo è dovuto integralmente; se poi con male arti l’assicurato ottenesse anche l’indennizzo dall’assicuratore, sarà quest’ultimo ad avere diritto alla ripetizione dell’indebito oggettivo.
Erroneo, quindi, ritenere, come fatto in Appello, che il pagamento dell’indennizzo, da parte dell’assicuratore contro i danni, all’assicurato che sia stato già risarcito dal terzo responsabile, vada risolto in base ai princìpi della cosiddetta compensatio lucri cum damno. Non è così, in quanto nell’ipotesi suddetta il pagamento dell’assicuratore è impedito non da una regola economica, ma dalla causa stessa del contratto di assicurazione. L’assicuratore il quale paghi un indennizzo a ristoro d’un danno già riparato da altri compirebbe un’operazione di degenerazione causale del contratto, in quanto se cessano le conseguenze del rischio avverato, cessa il rischio stesso.
Erroneo è anche ritenere che una clausola di rinuncia al diritto di surrogazione legittimi, da parte dell’assicurato, il cumulo dell’indennizzo e del risarcimento.
Non è così, per due ragioni. La prima ragione è che la surrogazione è un diritto di credito che l’assicuratore acquisisce ipso facto per effetto del pagamento dell’indennizzo all’assicurato. La rinuncia alla surrogazione è dunque un negozio unilaterale abdicativo di un diritto di credito spettante all’assicuratore. La rinuncia ad un diritto di credito ne comporta l’estinzione, non la retrocessione al dante causa del rinunciante. Così, ad esempio, se il cessionario pro soluto di un credito liberasse il debitore ceduto, il credito non retrocederebbe certo in capo al cedente. Allo stesso modo con la rinuncia alla surrogazione l’assicuratore libera preventivamente il terzo responsabile, ma non retrocede all’assicurato il suo diritto di credito nei confronti del responsabile.
Altro errore, compiuto in Appello, risiede nella parificazione tra l’assicurazione contro gli infortuni mortali e quella contro gli infortuni non mortali.
Secondo il giudice d’Appello, difatti, la rinuncia dell’assicuratore alla surrogazione trasformerebbe di per sé un contratto indennitario in un contratto previdenziale, avente natura assistenziale-previdenziale pari a all’assicurazione sulla vita. La tesi è insostenibile per più ragioni. In primo luogo disattende, senza farsi carico di confutarli, i princìpi circa la natura dell’assicurazione contro gli infortuni non mortali. In secondo luogo, viene invertito l’ordine logico dell’argomentare giuridico. A fronte d’una clausola di rinuncia ad un diritto, infatti, occorre dapprima stabilirne gli effetti, e poi valutare se tali effetti immutino la causa del contratto. Invece, il giudice d’Appello, per contro, senza occuparsi del preliminare problema di stabilire se la rinuncia al diritto (remissione) ne comportasse la retrocessione all’assicurato, ha concluso che quella clausola bastasse a trasformare il contratto e sottrarlo al principio indennitario. Ciò è sbagliato, in quanto d’un istituto giuridico per secolare insegnamento è doveroso valutare prima la struttura, e solo dopo la funzione.
In terzo luogo, ed è quel che più rileva, la decisione d’Appello ha esteso una regola dettata per l’assicurazione sulla vita (irrilevanza del principio indennitario) ad una assicurazione che non ha ad oggetto un evento attinente alla vita umana, il quale può consistere solo o nella sopravvivenza ad una certa data, o nella morte, o nelle assicurazioni di natalità e nuzialità.
Irrilevante la circostanza che nella clausola di rinuncia alla surrogazione si dichiari che tale rinuncia avvenga in favore dell’assicurato. Se infatti è consentito alle parti modulare in piena libertà i patti contrattuali, non è consentito stipulare contratti nulli. E da nullità sarebbe affetto il patto per effetto del quale l’assicuratore si obbligasse a rivalere l’assicurato di pregiudizi non esistenti o non più esistenti.
Per fare chiarezza, poi, i magistrati di Cassazione aggiungono che è la percezione del risarcimento da parte del terzo responsabile che impedisce all’assicurato di domandare l’indennizzo all’assicuratore contro i danni. La circostanza che il terzo responsabile sia stato soltanto condannato al risarcimento non impedisce l’escussione della polizza, in quanto è facoltà del creditore rivolgersi all’assicuratore o al responsabile, fermo restando il divieto di cumulo. Inoltre, l’assicuratore può legittimamente rifiutare l’indennizzo volto a ristorare il medesimo pregiudizio già ristorato.

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