Gestione insolita di un conto corrente: marito condannato a ‘rimborsare’ la moglie

Legittimo, secondo i giudici, parlare di ingiustificato arricchimento, a fronte di bonifici ‘sospetti’ aventi quale destinatario il conto corrente dell’uomo, peraltro con causali generiche (spese varie) o incompatibili con il fine di soddisfare i bisogni della famiglia (investimenti)

Gestione insolita di un conto corrente: marito condannato a ‘rimborsare’ la moglie

Marito condannato a ‘rimborsare’ la moglie se ne ha gestito in modo sospetto il conto corrente on line. Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 20386 del 17 giugno 2026 della Cassazione), i quali, a chiusura del peculiare contenzioso sorto in provincia di Napoli, hanno condannato un uomo a pagare alla – oramai ex – moglie ben 17mila e 500 euro a titolo di ingiustificato arricchimento.
In sostanza, si è appurato che, in costanza di matrimonio, la donna non utilizzava personalmente il proprio servizio di internet banking e che dei relativi codici ne aveva la piena disponibilità il marito, e, inoltre, è emerso che le disposizioni di bonifico ‘sospette’ – ed effettuate senza il consenso della donna – avevano quali destinatari non terzi potenziali fornitori di beni e servizi ma il conto corrente dell’uomo, peraltro con causali generiche (spese varie) o incompatibili con il fine di soddisfare i bisogni della famiglia (investimenti).
Rilevante, poi, un ulteriore dettaglio: i bonifici erano, rispetto alle sostanze della donna, di importo consistente ed esorbitanti rispetto allo scopo di provvedere alla copertura di spese di ordinaria gestione familiare.
In generale, in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, l’irripetibilità delle attribuzioni di denaro effettuate in costanza di matrimonio trova fondamento nella giusta causa rappresentata dall’adempimento dei doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia. Però tale giusta causa viene meno quando le somme siano destinate all’arricchimento personale di uno dei coniugi, come nella vicenda in esame, in assenza di un titolo legale o negoziale (accordi familiari o altro negozio) e di specifico consenso dell’altro coniuge.
Inutili le obiezioni sollevate in Cassazione dall’uomo, poiché è escluso che le somme ‘incriminate’ fossero state da lui prelevate per destinarle a bisogni familiari, anche rilevando che si trattava di somme esorbitanti rispetto alle esigenze di copertura delle ordinarie spese familiari, tenuto conto delle sostanze a disposizione della donna. Impossibile, quindi, ipotizzare che si trattasse di prelievi aventi titolo negli accordi familiari di gestione delle spese comuni o comunque giustificate dalla solidarietà familiare.
Sacrosanto, invece, parlare di somme prelevate dall’uomo a titolo personale.
Peraltro, non vi era tra i coniugi, si è appurato, un vero e proprio mandato, ma, semplicemente, l’uomo aveva la disponibilità dei codici ‘home banking’ della moglie, codici che aveva usato per finalità esorbitanti le esigenze familiari, senza alcun consenso della donna.

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