Armi, munizioni ed esplosivi: in dubbio il riferimento ad ‘Obelix’

Riprende vigore la possibilità di annullare il marchio denominativo ‘Obelix’, come chiesto dall’editore della serie di fumetti ‘Asterix e Obelix’

Armi, munizioni ed esplosivi: in dubbio il riferimento ad ‘Obelix’

Armi, munizioni ed esplosivi a marchio ‘Obelix’. Ancora possibile l’annullamento, come richiesto dall’editore della nota serie di fumetti ‘Asterix e Oberlix’.
A riaprire il fronte provvedono i giudici europei (sentenza del 13 maggio 2026 del Tribunale dell’Unione Europea), cancellando il rifiuto opposto dall’‘Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale’ alla possibilità di annullare il marchio denominativo ‘Obelix’ per armi, munizioni ed esplosivi.
In sostanza, nel 2022, l’‘Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale’ ha registrato il marchio denominativo ‘Obelix’ per prodotti legati ad armi da fuoco, munizioni ed esplosivi, in favore di un imprenditore polacco.
‘Les Éditions Albert René’, editore della serie di fumetti ‘Asterix e Obelix’, ne ha chiesto l’annullamento sulla base del proprio marchio anteriore ‘OBELIX’ e del pregiudizio arrecato alla notorietà di quest’ultimo. Però l’‘Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale’ ha respinto tale domanda, ritenendo, tra l’altro, che la prova della notorietà del marchio anteriore non fosse sufficientemente dimostrata.
Questa valutazione viene posta in discussione dal Tribunale dell’Unione Europea, il quale ricorda che la notorietà di un marchio deve essere valutata alla luce dell’insieme dei fattori rilevanti del caso specifico, anche se ciascuno di tali fattori, considerato isolatamente, non è sufficiente a dimostrarla.
Ebbene, la valutazione della notorietà del marchio ‘OBELIX’, di proprietà dell’editore, si basava, secondo i giudici europei, su un’analisi incompleta ed errata. In particolare, l’‘Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale’ non ha correttamente tenuto conto degli esempi di diversi prodotti sui quali il termine ‘Obelix’ o ‘Obélix’ appariva accompagnato dal simbolo che indica che si tratta di un marchio registrato.
Era inoltre ingiustificato escludere prove sulle quali tale segno era utilizzato in combinazione con il segno ‘Asterix’. Infatti, una siffatta associazione non impedisce di stabilire che il termine ‘Obelix’ sia percepito in modo individualizzato, come un marchio distinto, che può aver acquisito una notorietà.
Il Tribunale ritiene anche che l’‘Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale’ non abbia sufficientemente valutato il nesso tra i due marchi in conflitto, tale da indurre il pubblico di riferimento ad associarli e idoneo a ledere la notorietà del marchio anteriore.
Tale valutazione non può, come ha erroneamente fatto l’‘Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale’, limitarsi alla constatazione di differenze troppo rilevanti tra i prodotti e i servizi in questione né alla mancanza di sovrapposizione delle componenti del pubblico di riferimento. L’esistenza di un siffatto nesso deve essere esaminata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, compreso il grado di carattere distintivo, intrinseco o acquisito con l’uso, del marchio anteriore.

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