Prova del residuo credito da mutuo: non indispensabile la produzione del piano di ammortamento
Invece, il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell’esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell’ammortamento
A fronte della domanda di ammissione al passivo del fallimento, per un corposo credito ipotecario, derivante da un contratto di mutuo fondiario a suo tempo stipulato dalla società poi fallita, la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo. E il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell’esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell’ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti, mentre il debitore mutuatario (e, per esso, il curatore fallimentare) ha l’onere di provare il pagamento delle rate di mutuo scadute prima della dichiarazione di fallimento.
Questi i principi ribaditi dai giudici (ordinanza numero 25523 del 18 settembre 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso originato dall’azione proposta da una società che si occupa di cartolarizzazione, ossia acquisto e gestione di pacchetti di crediti deteriori ceduti da banche.
Impossibile, quindi, considerare decisiva, come fatto invece in Tribunale, la mancata produzione in giudizio del piano di ammortamento, che non può essere catalogato come un mezzo di prova necessario.
Legittime le obiezioni sollevate dalla società di cartolarizzazione, che osserva, giustamente, di non avere altri oneri probatori, se non quelli riguardanti l’esistenza del titolo, la sua anteriorità al fallimento e la disciplina dell’ammortamento, disciplina che non necessariamente deve essere dimostrata mediante la produzione del piano di ammortamento.
Anzi, trattandosi, in questo specifico caso, di mutuo a tasso variabile, il piano di ammortamento (inteso come proiezione futura delle rate da pagare, con la suddivisione in quota capitale e quota interessi) non potrebbe che essere soltanto una previsione teorica e approssimativa, necessariamente da correggere, poi, alla luce dell’effettivo andamento del tasso variabile concordato nel contratto, osservano i magistrati di Cassazione.
Naturalmente, anche il mutuo, come ogni contratto, deve avere un oggetto determinato o determinabile e, quindi, deve contenere un disciplina del tasso di interesse che permetta l’esatta individuazione – sia pure a posteriori, se il tasso è variabile, ma pur sempre in base a criteri predeterminati nel contratto – degli obblighi di pagamento gravanti sulla parte mutuataria.
Nel decreto emesso dal Tribunale vi sono, in effetti, alcuni riferimenti ad una non meglio definita genericità e alla mancanza di chiarezza del contratto per quanto riguarda l’indicazione dei tassi, nonché alla non prevedibilità degli importi dovuti. Senonché, da tali rilievi il Tribunale non ha fatto conseguire l’affermazione della nullità della clausola relativa agli interessi, come avrebbe dovuto essere, se la mancanza di chiarezza si fosse tradotta in una indeterminatezza dell’oggetto della clausola, ma ne ha tratto, invece, un’indebita conseguenza sul piano degli oneri probatori, affermando che la produzione del piano di ammortamento sarebbe stata invero necessaria, quantomeno al fine di offrire ogni elemento utile per procedere ad un eventuale accertamento (anche tramite consulenza contabile) del credito residuo, sotto la duplice voce di sorte capitale ed interessi.
In definitiva, secondo il Tribunale sarebbe preclusa alla luce del compendio probatorio, la possibilità di svolgere una compiuta verifica in ordine alle effettive voci di credito che residuerebbero in capo al fallimento. Ma tale conclusione risulta incoerente, perché la disciplina del tasso di interesse o è determinata (ovverosia consente di calcolare gli importi dovuti dal mutuatario) oppure non lo è. Nel secondo caso, ne deriverebbe la nullità della clausola, che però non è stata accertata dal Tribunale, nel caso in esame, e che, ove sussistesse, non potrebbe certo essere sanata dalla produzione del piano di ammortamento (di cui non sarebbe possibile verificare l’esatta conformità rispetto a un regolamento contrattuale indeterminato). Nel primo caso, invece, il Tribunale può e deve accertare, eventualmente anche a mezzo di consulenza contabile, la corrispondenza tra quanto richiesto con la domanda di ammissione al passivo e quanto ancora dovuto dalla società fallita al netto dei pagamenti già effettuati (riconosciuti dalla stessa creditrice o altrimenti allegati e provati dal curatore, con onere a suo carico).