Manutenzione straordinaria: se deliberata dallâassemblea, lâamministratore può stipulare i relativi necessari contratti
Allâapprovazione della delibera assembleare determinativa dellâoggetto dellâappalto da stipulare con lâimpresa prescelta occorre fare riferimento ai fini dellâinsorgenza del debito di contribuzione per le spese di manutenzione straordinaria dellâedificio
Lâamministratore di condominio può stipulare, vincolando i condòmini, i contratti necessari per provvedere alla manutenzione straordinaria dei beni comuni, ma solo quando questa sia stata deliberata dallâassemblea dei condomini.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 31592 del 3 dicembre 2025 della Cassazione), i quali, esaminando il contenzioso sorto in uno stabile in quel di Roma, aggiungono che è allâapprovazione della delibera assembleare determinativa dellâoggetto dellâappalto da stipulare con lâimpresa prescelta (contenente le opere da compiersi e il prezzo dei lavori e la fissazione degli elementi costitutivi fondamentali dellâopera nella loro consistenza quantitativa e qualitativa) che occorre fare riferimento ai fini dellâinsorgenza del debito di contribuzione per le spese di manutenzione straordinaria di un edificio condominiale.
In ballo, nello specifico, nella vicenda in esame è un decreto ingiuntivo con cui la società pretende dal condominio circa 45mila euro come compenso per lo svolgimento di alcuni lavori, risalenti al biennio 2002-2003, di ristrutturazione sulle parti comuni dello stabile.
Tra primo e secondo grado, però, la societĂ si vede riconosciuta solo una cifra pari a 20mila euro. Ciò perchĂŠ, in merito ai avori aggiuntivi svolti â per un importo pari a quasi 25mila euro â e, secondo la societĂ , giĂ contemplati nel contratto di appalto e quindi legittimi anche senza apposita autorizzazione assembleare, per i giudici dâAppello la societĂ avrebbe dovuto provare le delibere autorizzative assembleari dei lavori aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti nel contratto dâappalto, onere, questo, non adempiuto, poichĂŠ lâunico documento prodotto è costituito da un fax dellâamministratore autorizzativo della tinteggiatura del soffitto dellâandrone, inidoneo a impegnare il condominio sugli ulteriori compensi.
A fare chiarezza provvedono i giudici di Cassazione, i quali ricordano, innanzitutto, che lâiniziativa contrattuale dellâamministratore che, senza previa approvazione o successiva ratifica dellâassemblea, disponga lâesecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dellâedificio condominiale e conferisca altresĂŹ ad un professionista legale lâincarico di assistenza per la redazione del relativo contratto di appalto, non determina lâinsorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condòmini al riguardo, non trovando applicazione il principio secondo cui lâatto compiuto, benchĂŠ irregolarmente, dallâorgano di una societĂ resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sullâoperato e sui poteri dello stesso organo, giacchĂŠ i poteri dellâamministratore del condominio e dellâassemblea sono delineati con precisione dal Codice Civile, che limita le attribuzioni del primo allâordinaria amministrazione, mentre riserva alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria, e che il terzo non può invocare lâeventuale carattere urgente della prestazione commissionatagli dallâamministratore, valendo tale presupposto a fondare il diritto dellâamministratore al rimborso selle spese nellâambito interno al rapporto di mandato. Tuttavia, lâamministratore può stipulare, vincolando i condòmini, i contratti necessari per provvedere alla manutenzione straordinaria dei beni comuni quando questa sia stata deliberata dallâassemblea dei condomini.
Tornando alla vicenda in esame, quindi, non si può prescindere dallâesame delle clausole del contratto approvato dallâassemblea dei condòmini e dallâaccertamento dellâinclusione o meno nello stesso contratto delle opere realizzate dallâimpresa, essendo irrilevante, invece, il riferimento alla mancanza della ratifica assembleare dei lavori, in ragione della loro inclusione nel contratto dâappalto precedentemente autorizzato.
Per quanto concerne, poi, la questione del pagamento dei lavori extracontrattuali eseguiti, i magistrati ricordano che il Codice Civile abilita espressamente lâamministratore a ordinare lavori di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza, imponendogli soltanto lâobbligo di riferire alla prima assemblea dei condòmini, sicchĂŠ il compimento di tali lavori non costituisce eccesso di mandato, nĂŠ lâobbligo di riferirne allâassemblea può confondersi con la necessitĂ di ratifica di un atto esorbitante del mandato, rientrando invece, sia pure con carattere particolare, nellâobbligo generale che incombe allâamministratore di rendere conto della sua gestione ai condòmini, i quali hanno un ampio potere di controllo su tutto il suo operato. Tra lâaltro, lâinosservanza dellâobbligo della comunicazione alla prima assemblea dellâavvenuta esecuzione di lavori urgenti non preclude il diritto dellâamministratore al rimborso delle spese riconosciute urgenti nei limiti in cui il giudice le ritenga giustificate. Però, il requisito dellâurgenza della prestazione commissionatagli dallâamministratore non può essere invocato dal terzo, in quanto tale presupposto fonda il diritto dellâamministratore al rimborso delle spese nellâambito interno al rapporto di mandato. Tuttavia, qualora lâamministratore abbia disposto, in assenza di previa delibera assembleare, lavori di straordinaria amministrazione, la relativa obbligazione è riferibile al condominio ove lâamministratore ne abbia speso il nome e quei lavori siano caratterizzati dallâurgenza, mentre, in mancanza di questâultimo requisito, non è configurabile alcun diritto di rivalsa o regresso del condominio medesimo, atteso che il relativo rapporto obbligatorio non gli è riferibile, trattandosi di atto posto in essere dellâamministratore al di fuori delle sue attribuzioni, salvo che lâassemblea non abbia approvato ex post i lavori anche con riguardo alla ripartizione dei relativi importi. E in questa vicenda sono stati esclusi sia il requisito dellâurgenza, ritenuto non dimostrato, sia la ratifica da parte dellâassemblea dei lavori straordinari commissionati dallâamministratore.